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UtenteMessaggio

17:39
6 giugno 2010


borablu

Ospite

 L’ emendamento che vede anche la firma di Gasparri permette al molestatore di non finire in carcere

  di Bruno Tinti

     Che la legge sul blocco delle intercettazioni e sul bavaglio all’informazione abbia costituito una ghiotta occasione per stipulare patti scellerati con le gerarchie ecclesiastiche lo avevano capito tutti. Perché è un fatto che una tra le tante norme scellerate prevede che, se si deve intercettare un ecclesiastico, prima bisogna avvertire la sua gerarchia. Il che, immagino, secondo gli autori di questa bella trovata, si giustifica con la certezza che chi è dedito alla cura delle anime per prima cosa tiene molto alla sua e quindi mai e poi mai rivelerà al confratello che un pm comunista e miscredente sta per mettergli sotto controllo il telefono. Si pensava di aver toccato il fondo: 8 per mille, sovvenzioni alle scuole   cattoliche, esenzione dall’ICI, non so che altro; adesso anche privilegi ai preti indagati. Il disprezzo per la Costituzione di questa gente davvero non ha limiti. Adesso ce n’è un’altra; l’iniziativa è (ricordatevene bene per favore, questi nomi non debbono essere dimenticati) di Gasparri, Bricolo, Quagliariello, Centaro, Berselli, Mazzatorta, Divina. Che hanno fatto? La cosa è complicata.

   C’è un articolo del codice di procedura penale (380) che elenca i casi in cui si deve (non si può, si deve) procedere all’arresto in flagranza; che significa che il delinquente sorpreso mentre sta commettendo un reato va impacchettato subito e portato in prigione; poi lo processeranno ma, per il momento, in galera resta. Tra i reati per cui si “deve” arrestare non c’era il delitto di atti sessuali   con minorenne (609 quater codice penale). Sicché, con raro acume legislativo, qualcuno dei nostri Soloni ha pensato bene di inserircelo, approfittando della legge blocco&bavaglio. Bravo, bene, bis. A questo punto la polizia (cioè PS, CC, GdF, Vigili Urbani etc., sono loro che fanno gli arresti in flagranza), se beccava uno che stava compiendo atti sessuali con un minorenne, doveva (“doveva”, non “poteva”) arrestarlo. C’è qualcuno che dubita che fosse cosa buona e giusta? Eh, qualcuno c’era; perché i suddetti Gasparri&Compagni hanno presentato un emendamento (1.707) assolutamente criptico (per mettere insieme tutto ho impiegato una mezz’ora) che modifica questo articolo 380 del codice di procedura, appena modificato da qualcuno della loro stessa   parrocchia, nel senso che sì, va bene, chi commette atti sessuali con minorenni e viene sorpreso in flagranza deve essere arrestato; ma sempre che non si tratti di atto sessuale di “minore gravità” (veramente la tecnica legislativa (?) adottata è più complicata ma ve la risparmio, il risultato è questo). Dunque, adesso Polizia, CC, Gdf, Vigili urbani, quando beccheranno un pedofilo con i calzoni abbassati (o le gonne alzate) dovranno decidere, prima di arrestarlo, se quello che sta facendo è di gravità normale o minore del normale; e, in questo secondo caso, potranno anche non arrestarlo.

   Ma vi rendete conto? La Cassazione si danna per decidere se quello che è stato fatto al ragazzino o alla ragazzina è di minore gravità oppure no. Perché la cosa è importantissima: se il fatto è di   minore gravità, la pena è diminuita fino a due terzi, che è mica roba da poco; da 5 anni si passa a poco più di 2 anni, che vuol dire affidamento in prova al servizio sociale, quindi niente galera; e anzi, con un paio di attenuanti (attenuanti generiche e risarcimento del danno) si va a circa anni 1; il   che significa sospensione condizionale della pena. Sicché potete immaginare quali monumenti di cultura giuridica vengono costruiti in Tribunale, Appello e Cassazione. E Gasparri&Compagni affidano al poliziotto del caso la responsabilità di decidere se il pedofilo/a va arrestato oppure no. Lì, su due piedi, mentre si sta rialzando i pantaloni o abbassando la gonna. La cosa è talmente grave che adesso la maggioranza dice di volerci ripensare. Sarà vero? Domanda: ma che gliene importa a loro dei pedofili? Grave o no che sia l’atto (immaginatevi la disgustosa classifica), davvero non va bene mandarli in prigione almeno per un po’? In flagranza di reato sono stati sorpresi, c’è poco da discutere. E allora? Qualche reverente pensiero alle norme “Vaticane” davvero è fuor di luogo?  

 

22:03
6 giugno 2010


admin

Amministratore

messaggi3520

Ti ringrazio, Mario, per aver postato quanto sopra da Il Fatto. Mi ha spinto ad operare un approfondimento.

Da: http://yespolitical.wordpress.com

… un emendamento, volto ad aggiungere una breve frase all'art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) del Codice Penale.

Immediatamente si é messo in moto il tam-tam della Rete: l'emendamento salva-pedofili è stato presentato dalla maggioranza in gran segreto su pressione della Sacra Romana Chiesa. L'occhio del malizioso vede il complotto.

Ma non è così. … l'emendamento risponde a una mera questione tecnica. E' di fatto un copia-incolla. Lo spiega direttamente il relatore di maggioranza Centaro:

Il relatore Centaro ricorda che l'emendamento è stato presentato sostanzialmente per ragioni di armonia del sistema: infatti, come è noto, l'articolo 380 del codice di procedura penale non prevede il reato di atti sessuali con minorenni, di cui all'articolo 609-quater, fra quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, mentre lo prevede per la violenza sessuale, di cui all'articolo 609-bis, escludendo però la predetta obbligatorietà per i casi di minore gravità: era quindi logico che, una volta inserito il reato di cui al 609-quaterfra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, che venisse prevista un'analoga causa di esclusione (Legislatura 16º – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 169 del 01/06/2010).

L'intento del legislatore era quello di estendere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza anche per i reati di violenza sessuale su minori e nel far ciò ha replicato, lettera per lettera, quanto contenuto nell'art. 609-bis del Codice Penale.

Non è mai stato introdotto alcun termine di "Violenza sessuale di lieve entità" nei confronti di minori. Esso è già contenuto nella nostra giurisprudenza sia all'art. 609-bis che all'art. 609-quater del Codice Penale (Dei delitti contro la persona).

Nulla di nuovo. L'ambiguità della formula – ma può mai esistere una violenza sessuale di minore entità? – era già presente e il legislatore non si è affaticato di certo nel risolverla ora. Tanto più che questa distinzione è figlia di una vecchia distinzione fra reato sessuale ‘compiuto' o soltanto tentato o minacciato:

la senatrice Finocchiaro osserva come, per quanto riguarda l'articolo 609-bis,la questione della minore gravità si riferisce essenzialmente alla condotta del reato, e di fatto si ricollega alla caduta della distinzione fra due diversi tipi di reato a seconda che si fosse consumata o meno la congiunzione carnale, distinzione che ricorreva prima della riforma del 1996, con i reati rispettivamente puniti dagli abrogati articoli 519 e 521 del codice penale (Legislatura 16º – 2ª Commissione permanente cit.).

Pertanto, appurato ciò, in seguito all'invito del presidente della 2a Commissione Berselli di riconsiderare la norma in quanto essa si trova "di fronte al problema di un grave travisamento da parte dell'opinione pubblica e degli organi di informazione circa gli scopi di questo emendamento, che è stato da più parti presentato come una sorta di disposizione favorevole ai pedofili, proposta sulla base di fantomatiche pressioni da parte di ambienti vaticani" (ibidem), la norma è stata accantonata nella medesima seduta del 01 giugno:

Il presidente Berselli propone di accantonare l'emendamento 1.707 e i subemendamenti ad esso collegati in modo da consentire al relatore ed al Governo di valutare, entro martedì prossimo, la possibilità di proporre una formulazione più soddisfacente. Dopo un breve dibattito la Commissione conviene (ibidem).

La reazione della Rete a questo emendamento mostra chiaramente il grado di attenzione raggiunto su questo provvedimento. Sapendo di aver gli occhi puntati addosso, tanti occhi, i senatori non possono permettersi grossi passi falsi: è in questo senso che è da intendersi il parziale ravvedimento degli ultimi giorni (oggi è decaduto il limite dei 75 giorni per le intercettazioni). Ma chi osserva è tenuto a consultare le fonti. Leggere i testi può essere una buona pratica per evitare di cadere in errori simili. Per poi potersi indignare per la giusta causa.

dmk

17:46
7 giugno 2010


borablu

Ospite

Interessanti le nostre discussioni  copincollate anche nelle conclusioni, virgole comprese!

21:52
7 giugno 2010


admin

Amministratore

messaggi3520

Discussioni basate su "citazioni"…LaughWink

dmk

22:46
10 giugno 2010


Manfredi

Ospite

no commentFrown ho la grazia di un elefante a parlare di come le cose vengono offerte alla "conoscenza" di ignari, incolpevoli lettori, così è meglio che mi stia zitto.

19:01
11 giugno 2010


admin

Amministratore

messaggi3520

Ecco. Temevo il tuo "parlare"Wink……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….Laugh

dmk

22:50
11 giugno 2010


borablu

Ospite

Un ignaro, incolpevole lettore, ringrazia il segretario politico del blog per il suo autocontrollo.

23:00
11 giugno 2010


admin

Amministratore

messaggi3520

caro Mario!LaughLaughLaugh

dmk

23:22
11 giugno 2010


borablu

Ospite

22:51
16 giugno 2010


Manfredi

Ospite

ehmmmmmmmmmm

segretario politico… a moi?

mi sento, come dire, "spiazzato"LaughWink



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