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ACQUA e l'Articolo 23 bis del decreto 112/2008

UtenteMessaggio

12:16
4 aprile 2009


franco

Ospite


rticolo 23 bis del decreto 112/2008 convertito dalla legge 133/2008
Servizi pubblici locali di rilevanza economica
modificato l'art.113 del TUEL, 267/2000

In vigore dal 21 agosto (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 133 del 2008, di conversione del decreto legge 112 del 2008), le norme sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, che hanno modificato l'art. 113 del TUEL (approvato con il decreto legislativo 267 del 2000).
Di seguito, il testo dell'art. 23-bis.
. . . . . .

Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

(coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, legge 6 agosto 2008 n. 133)

(…)

Art. 23-bis.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

———————————————————————————————————-

nota: l'art.5 è appunto quello a cui faceva riferimento Sandra.

f

16:06
4 aprile 2009


Gio

Ospite

Grazie Franco, sempre preciso e puntuale nel rispondere ad un quesito posto e che interessava molto anche me.

L'art. 5, già citato anche da Sandra, è quello che chiarisce ogni dubbio.

19:14
4 aprile 2009


admin

Amministratore

messaggi3520

E dunque! sono lieta di vedere che qualcuno, oltre a me, s' è preso la briga di leggere l' articolo 23bis! e di considerarne il punto 5 come elemento significativo.

Ne ho sentite tante, in giro, ne ho letto ancor di più sull' web: parole scagliate contro questo decreto (fatto passare di "straforo", senza che la stampa – asservita, naturalmente, al potere- ne dicesse nulla). Talmente tante che a un certo punto, mi son sentita "dubitosa"Laugh: ma che sia vero che l' acqua verrà "tolta" e proprio a chi ne ha più bisogno? (anche questo ho trovato e sentito).

Mi è, quindi, di estremo conforto, sentire opinioni che escono dal coro "negativo" e supportano quello che già ne pensavo.

Che poi sia così difficile parlare delle "cose" che tutti ci riguardano, senza faziosità, il che è a dire, senza stravolgere quello che è scritto (come si usava dire: carta canta), di questo non mi capaciterò mai. Pur nella consapevolezza del perché e del per come ciò accade e che ritengo uno sconcio.

Per concludere ringrazio anch' io, come Gio ha fatto prima di me, Franco, per aver postato l' articolo. E lo invito a continuare a postare chiarimenti di questo tipo ogniqualvolta ne ravveda l' opportunità e la necessità. 

dmk

22:42
4 aprile 2009


Rose

Ospite

Ringrazio Franco per aver riportato la legge in questione. E' abbastanza frustrante e preoccupante vedere pagine e pagine di web con notizie catastrofiste al riguardo, anche se si rifanno tutte agli stessi due o tre links.

Voglio sperare che le amministrazioni locali affidino la gestione di un bene come l'acqua a ditte serie … d'altra parte, il processo di privatizzazione è generale ed ha coinvolto tutti i servizi o quasi. Si spera che questo modo di gestire le cose dia frutti migliori. In caso contrario, si porrà rimedio. Di solito, una sana concorrenza migliora i servizi, vedi gestione dell'energia elettrica e del gas.

11:35
5 aprile 2009


franco

Ospite

grazie a tutti voi per aver condiviso l'idea che, per parlare di un argomento, qualsiasi opinione si possa avere al riguardo, non si può prescindere dalla “lettera” di ciò che si approva o si contesta.

Ogni "slogan" è comprensibilmente, e direi anche giustamente, una “sintesi critica”;

trovo però infame che sia sempre più spesso una pura e semplice “falsità” strumentale,  senza il benchè minimo riferimento oggettivo alla realtà che si vuole criticare.

f

12:45
5 aprile 2009


admin

Amministratore

messaggi3520

la tua "falsità strumentale, Farnco, è quella che io chiamo "sconcio" intellettuale.

Di nuovo, grazie.

dmk



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